PROCEDURE CHE
NECESSARIAMENTE CONDUCONO ALLA LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA` - IL FALLIMENTO (Winding-up)
Indice:
1) Fallimento Giudiziario (Compulsory
Winding-up)
2) Fallimento gestito / liquidazione dei soci
(Members`Voluntary Winding-up)
3) Fallimento informale gestito dai creditori
(Creditors` Voluntary Winding-up)
1) Fallimento giudiziario (Compulsory Winding
- up).
Si tratta di una procedura concorsuale che
richiede l`intervento attivo del Tribunale su
Istanza di Fallimento (Winding-up Petition),
normalmente depositata da un creditore, oppure
dalla societa` stessa o dagli stessi soci, al
fine di chiedere la dichiarazione di fallimento
(Winding - Up Order).
Si applica questa procedura quando:
- i soci stessi hanno volontariamente deliberato
la liquidazione giudiziaria - su istanza di uno
o piu` creditori, quando la societa` e`
insolvente in senso tecnico e cioe` e` incapace
di pagare debiti per un valore minimo di GBP
750,
- altrimenti quando e` comunque giusto ed equo
che la societa` venga giudizialmente disciolta.
L` Istanza di Fallimento (Winding-up Petition)
viene innanzi tutto emessa e cioe` deposita
normalmente presso il tribunale competente che
percepiti i diritti dovuti per legge oltre al
deposito cauzionale per le somme dovute al
liquidatore ufficiale (Official Receiver),
timbra ufficialmente l` istanza e fissa la data
dell` udienza. In questa occasione si devono
adempiere altre formalita` come la produzione e
deposito di una dichiarazione giurata
(Affidavit) a sostegno dell` Istanza, e ne va
data notizia ai terzi con pubbligazione sulla
"London Gazette".
L` Istanza di Fallimento debitamente timbrata e
con indicazione della data dell` udienza deve
poi essere formalmente notificata alla societa`
stessa presso la sede legale.
All`udienza avanti al Tribunale la societa` puo`
opporsi al fallimento, oppure non costituirsi.
Il giudice esaminate le ragioni delle parti puo`
ordinare il fallimento (Compulsory Winding - Up)
della societa`con sentenza, oppure disporre un
rinvio o semplicemente rigettare l`Istanza del
creditore procedente. L` eventuale sentenza di
fallimento viene depositata alla Camera di
Commercio (Companies House), e notificata al
liquidatore ufficiale (Official Receiver), un
ufficio della pubblica amministrazione inglese
che svolge almeno inizialmente le funzioni di
curatore fallimentare.
Tra l`altro, il liquidatore ufficiale deve
indagare sulle ragioni del fallimento e
relazionarne le autorita` nel caso rilvasse
delle responsabilita`.
Se la societa` presenta un attivo da ripartire,
entro 4 mesi dalla pronuncia di fallimento l`
Official Receiver puo` convocare una adunanza
dei creditori (Creditors` Meeting) per
consentire la nomina di un curatore privato (Liquidator),
di loro scelta ed eventualmente anche di un
comitato dei creditori (Liquidation Committee)
con poteri di sorveglianza e autorizzatori. I
compiti del curatore consistono nell`
acquisizione dei beni e nella liquidazione della
societa`, con pagamento delle somme disponibili
in proporzione (pari passu) a tutti i creditori
ai termini di legge. Quando la liquidazione
dell` attivo ed il pagamento dei creditori sono
stati completati, segue lo scioglimento
definitivo della societa`. -
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2) Fallimento / Liquidazione gestita dai soci (Members`
Voluntary Winding-Up).
Si tratta di una procedura extra-giudiziaria di
scioglimento che si applica alle sole societa`
solventi e richiede un preventivo impegno della
societa`/amministratori a pagare per intero
tutti i debiti entro 12 mesi dalla delibera di
liquidazione. - Torna su
3) Fallimento informale gestito dai creditori (Creditors`
Voluntary Winding - Up).
Si tratta di una procedura extra-giudiziaria di
liquidazione di societa` insolventi.
Per molti aspetti e` simile alla procedura di
fallimento giudiziario (Compulsory Winding-up),
manca pero` un controllo formale dei Tribunali
(salvo che non vengano formalmente consultati),
e tutto e` lasciato alla discrezione dei
creditori della societa`.
Questa procedura inizia con un adunanza dei soci
che delibera il fallimento della societa`, viene
poi convocata l` assemblea dei creditori ai
quali viene offerto un breve rendiconto
finanziario / stato patrimoniale, con una prima
spiegazione delle ragioni del fallimento
(Statement of Affairs) e si procede alla nomina
del curatore (Liquidator) e di un comitato dei
creditori (Liquidation Committee).
Una volta nominato il curatore notifica la sua
nomina alla Camera di Commercio (Companies
House) e ne fa pubblicare notizia su un
giornale. I poteri di questi curatori sono
simili a quelli dei curatori fallimentari
nominati dal Tribunale.
Essi procedono al recupero e alla liquidazione
dell` attivo della societa`e periodicamente a
convocare un assemblea annuale per rendere conto
del suo operato ai creditori.
Anche in questa procedura, effettuata la
liquidazione dell` attivo, i creditori vengono
pagati secondo una graduatoria disposta per
legge, sulla base dei fondi disponibili. Infine,
viene presentato un bilancio finale di
liquidazione e una volta distribuito tutto l`
attivo, la societa` viene sciolta. Il rischio di
questa procedura, a parere dello scrivente sta
nella sua informalita`.
Puo` infatti succedere che amministratori,
avvalendosi della collaborazione di uno o piu`
creditori facciano nominare un Liquidator
"compiacente", mettendo a rischio i diritti
degli altri creditori.
Infatti e` molto difficile e costos, dall`
esterno controllare o anche solo intervenire
sull` operato del Liquidator, una volta che lo
stesso e` stato nominato. -
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