LA RIFORMA DEL DIRITTO
SOCIETARIO NEL REGNO UNITO: SEMPLIFICAZIONE O
COMPLICAZIONE ?
Indice:
1) Il procedimento di costituzione della
societa`
2) La riforma degli organi della societa`
3) I soci, le assemblee e le azioni
Nonostante non sia possibile indicare la data
esatta di entrata in vigore, un disegno di legge
e` in fase di approvazione nel Parlamento
Inglese per la riforma del diritto societario, e
dovrebbe ricevere l` assenso della Corona questa
estate o al piu` tardi nell` autunno di quest`
anno.
La nuova legge si chiamera` "Company law Reform
Act 2006". Partendo dall` osservazione che al 31
agosto 2005 nel Regno Unito su un totale di
2.034.000 societa`commerciali ben il 96.1 %
erano societa` "Limited" (Ltd) con capitale
azionario (simili alla nostra societa` a
responsabilita` limitata), di cui oltre il 78%
aveva un capitale sociale versato di sole GBP
100 o anche meno, mentre le societa` "Public" (Plc)
(simili alle nostre societa` per azioni) erano
solo 12.000 - meno del 0.6% del totale, la
riforma del diritto societario nel Regno Unito
era partita come un tentativo di - sollecitare
l` intervento e l` interessamento degli
azionisti - far prevalere l` approccio "Prima di
tutto pensa in piccolo" - rendere piu` facile la
gestione delle societa` commerciali - accentuare
la flessibilita` del sistema. In pratica pero`,
considerato come si e` venuta articolando, c`e`
il rischio che questa riforma si riveli una
complicazione normativa.
La nuova normativa e` infatti un intervento
parziale destinato a creare grossi problemi
interpretativi e di adattamento con la normativa
esistente cui si sovrappone (che sostituisce
solo per circa i 2/3), che lascia ampi spazi
alla regolamentazione secondaria su impulso
ministeriale ancora totalmente da considerare e
che dovrebbe applicarsi a tutto il Regno Unito
(inclusa la Scozia ed il Nord Irlanda),
contrariamente alla legislazione vigente.
Descriviamo brevemente qui di seguito le linee
principali d` intervento della riforma, cosi`
come espresse nel corrente disegno di legge. -
Torna su
1) Il procedimento di costituzione delle
societa` - Attualmente per la formazione
di una "Limited" non e` richiesta l` assistenza
di professionisti, ma si richiede il deposito di
documentazione scritta, che deve essere firmata
dai fondatori. Si prevede che entro il 1 gennaio
2007, anche a seguito della riforma legislativa,
nel Regno Unito sara` possibile costituire
societa` commerciali "Limited" on line e quindi
in modo semi automatico.
Successivamente, tutte le societa` dovranno
essere costituite in questo modo, per legge.
Questa innovazione ha richiesto una completa
riforma della documentazione costituiva delle
societa`per consentire l` utilizzo di procedure
elettroniche. Attualmente le societa` "Limited"
hanno due documenti costitutivi, il "Memorandum
of Association" (simile al nostro Atto
Costitutivo) che oltre ad indicare la ragione
sociale, spesso definisce in grande dettaglio l`
oggetto sociale, il capitale autorizzato e l`
intenzione dei soci fondatori di costituire la
nuova societa`, e gli "Articles of Association"
(simili al nostro Statuto) che invece
definiscono il funzionamento pratico ed
effettivo della societa`, i poteri dei soci,
degli amministratori, le norme di funzionamento
delle assemblee etc. Con la riforma, il
"Memorandum of Association" e` ridotto
drasticamente, in quando verra` eliminata del
tutto la funzione di definizione dell` oggetto
sociale. In futuro quindi le "Limited" potranno
svolgere attivita` di qualsiasi genere, senza
limitazioni.
Inoltre, questo documento costitutivo non sara`
piu` modificabile, in futuro. Gli "Articles of
Association" continueranno a mantenere la loro
funzione istituzionale, ma verranno
drasticamente ridotti e semplificati, proprio
perche` predisposti tenendo presenti le esigenze
di societa` di dimensioni piu` ridotte. Premesso
che la normativa vigente prevede un formato
standard di "Articles of Association" che si
applica sia alle societa` "Limited" che alle
societa` "Public" salvo quanto diversamene
disposto, con la riforma, ciascun tipo di
societa` avra` il suo "Articles of Association"
in formato standard da utilizzarsi ove non sia
altrimenti previsto.
Per dare un esempio concreto della
semplificazione, nel caso delle "Limited" si
passera` da un formato standard di "Articles of
Association" composti di 118 articoli che
stampati occupano parecchie pagine, ad un nuovo
documento costitutivo con lo stesso nome, ma
composto di soli 27 articoli che occupa solo
sette facciate. Sara` inoltre possibile
"blindare" (Entrenchment) gli "Articles of
Association", o particolari disposizioni degli
stessi, richiedendo ad esempio l` approvazione
unanime di tutti i soci per ogni variazione o
modifica.
Con riferimento alla ragione sociale, la riforma
prevede anche che in futuro sara` possibile
chiedere alle Autorita`che venga ordinato il
cambiamento della ragione sociale di un altra
societa` gia` esistente, se potra` essere
dimostrato che questa era stata precedentemente
costituita solo per accaparrarsi la particolare
denominazione senza l` intenzione di usarla
effettivamente, ma solo allo scopo speculativo
di rivendela al presumibile utilizzatore
effettivo, con un grosso profitto speculativo. -
Torna su
2) La riforma degli organi della societa`
- Sempre considerando le societa` "Limited",
verra` abolito il "Company Secretary", un organo
societario che da sempre aveva la funzione di
assistere gli amministratori ("Directors") nelle
formalita` di gestione della societa`, tenuta
dei libri sociali, deposito degli atti etc.
Questa carica, dopo la riforma sara` puramente
volontaria ed elettiva, ma non obbligatoria. Con
la riforma, le societa` "Limited" dovranno solo,
per legge avere un amministratore ("Director")
persona fisica. In alcuni casi e per mantenere
la riservatezza, sara` possibile non rendere
pubblico l` indirizzo dell` amministratore.
Viene anche fissata un eta` minima di 16 anni
per tutti gli amministratori di societa`.
La riforma introduce anche molti cambiamenti
nelle norme di comportamento che regolano i
rapporti fra la societa` ed i loro
amministratori. Viene innanzi tutto codificato
un ampio settore normativo attualmente soggetto
a diritto di Common Law, relativo ai doveri
degli amministratori. Fra le tante, di
particolare interesse e` la clausola che
definisce l` obbligo degli amministratori "di
promuovere il successo della societa` nell`
interesse di tutti i soci", che si dovra`
articolare considerando:
- le conseguenze di lungo periodo
- gli interessi dei dipendenti della societa`
- la promozione dei rapporti di affari con i
fornitori, clienti ed altri
- l` impatto delle attivita` sociali sulla
comunita` e l` ambiente
- la necessita` di agire equamente considerando
tutti i soci.
Altri obblighi degli amministratori relativi ai
rapporti d` impiego con la societa` ("Service
contracts") ai contratti in genere con la
societa`etc verranno modificati e depenalizzati,
risolvendosi cosi` solo in illeciti civili.
Verranno infine facilitate le azioni di
responsabilita` contro gli amministratori
("Derivative claims"), ma si prevede un "filtro"
giudiziario per consentire la prosecuzione
dell`azione giudiziaria, una volta intentata la
causa, per evitare cause "speculative". -
Torna su
3)
I soci, le assemblee e le azioni - Nel
caso delle "Limited" la riforma istituzionalizza
la possibilita` di evitare del tutto l`
assemblea annuale dei soci ("Annual General
Meeting - AGM") che continuera` a tenersi solo
per le societa` "Limited" che espressamente lo
richiedono. Verranno anche instituzionalizzate
le delibere assembleari scritte, cioe` senza
riunione nello stesso luogo dei soci, che invece
potranno manifestare il loro consenso a distanza
per iscritto, anche solo per posta elettronica.
Queste delibere non potranno applicarsi alle
societa` "Public" (che dovranno continuare ad
utilizzare la vecchia procedura assembleare),
ne`potranno essere utilizzate per rimuovere un
amministratore o un auditor. In questi casi non
sara` piu` necessario il consenso unanime dei
soci, ma si applicheranno le maggioranze
previste per legge.
Nel caso di deleghe a votare alle assemblee
(Proxy) mentre attualmente il rappresentante
puo` solo votare, con la riforma il
rappresentante o anche i rappresentanti del
socio potranno anche parlare / interloquire per
conto del proprio rappresentato. Particolari
disposizioni applicabili alle societa` quotate,
prevedono che i verbali delle assemblee ed altre
informazioni dovranno essere pubblicati anche
sul sito Web della societa` stessa. La riforma
abolisce l` "Authorised Capital", cioe` il
capitale autorizzato che puo` essere emesso
dagli amministratori, senza il previo consenso
dei soci.
Si prevede anche per legge che le azioni
potranno essere emesse e ri-denominate in valuta
estera e non solo in Sterline (GBP). Si prevede
per le "Limited" la possibilita` di ridurre il
capitale sociale senza l` intervento dei
tribunali, mentre sempre e solo per le "Limited"
sara` possibile fornire assistenza finanziaria
all` acquisto delle proprie azioni.
Queste sono solo le principali linee d`
intervento di una riforma che dara` ulteriore
impulso ed agilita` ad una forma societaria, la
"Limited", gia` molto agile. Si tratta infatti
di una societa` commerciale che gia` attualmente
puo` essere costituita senza un capitale minimo,
con un minimo di formalita` e senza assistenza
professionale.
Resta pero` da vedere come questa normativa
verra` applicata in dettaglio, e quanti e quali
aggiustamenti e modifiche successivi all`
introduzione della riforma si renderanno poi
necessari.
Come dicono gli Inglesi "the devil is in the
detail" (la dannazione sta nel dettaglio).
- Torna su
Home -
Costituire Società
- Recupero
Crediti -
Insolvenze
Contrattualistica -
Diritto del lavoro
- Novità -
Contatti
|