Recupero Crediti, Insolvenze in Uk, Costituire Società


Home
Costituire società
LTD in UK
Recupero Crediti
Insolvenze in UK
Contrattualistica
Diritto del Lavoro

Novità in UK
Dettagli/Contatti

 

 

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO NEL REGNO UNITO: SEMPLIFICAZIONE O COMPLICAZIONE ?

Indice:
1) Il procedimento di costituzione della societa`
2) La riforma degli organi della societa`
3) I soci, le assemblee e le azioni

Nonostante non sia possibile indicare la data esatta di entrata in vigore, un disegno di legge e` in fase di approvazione nel Parlamento Inglese per la riforma del diritto societario, e dovrebbe ricevere l` assenso della Corona questa estate o al piu` tardi nell` autunno di quest` anno.
La nuova legge si chiamera` "Company law Reform Act 2006". Partendo dall` osservazione che al 31 agosto 2005 nel Regno Unito su un totale di 2.034.000 societa`commerciali ben il 96.1 % erano societa` "Limited" (Ltd) con capitale azionario (simili alla nostra societa` a responsabilita` limitata), di cui oltre il 78% aveva un capitale sociale versato di sole GBP 100 o anche meno, mentre le societa` "Public" (Plc) (simili alle nostre societa` per azioni) erano solo 12.000 - meno del 0.6% del totale, la riforma del diritto societario nel Regno Unito era partita come un tentativo di - sollecitare l` intervento e l` interessamento degli azionisti - far prevalere l` approccio "Prima di tutto pensa in piccolo" - rendere piu` facile la gestione delle societa` commerciali - accentuare la flessibilita` del sistema. In pratica pero`, considerato come si e` venuta articolando, c`e` il rischio che questa riforma si riveli una complicazione normativa.
La nuova normativa e` infatti un intervento parziale destinato a creare grossi problemi interpretativi e di adattamento con la normativa esistente cui si sovrappone (che sostituisce solo per circa i 2/3), che lascia ampi spazi alla regolamentazione secondaria su impulso ministeriale ancora totalmente da considerare e che dovrebbe applicarsi a tutto il Regno Unito (inclusa la Scozia ed il Nord Irlanda), contrariamente alla legislazione vigente.
Descriviamo brevemente qui di seguito le linee principali d` intervento della riforma, cosi` come espresse nel corrente disegno di legge. - Torna su

1) Il procedimento di costituzione delle societa` - Attualmente per la formazione di una "Limited" non e` richiesta l` assistenza di professionisti, ma si richiede il deposito di documentazione scritta, che deve essere firmata dai fondatori. Si prevede che entro il 1 gennaio 2007, anche a seguito della riforma legislativa, nel Regno Unito sara` possibile costituire societa` commerciali "Limited" on line e quindi in modo semi automatico.
Successivamente, tutte le societa` dovranno essere costituite in questo modo, per legge.
Questa innovazione ha richiesto una completa riforma della documentazione costituiva delle societa`per consentire l` utilizzo di procedure elettroniche. Attualmente le societa` "Limited" hanno due documenti costitutivi, il "Memorandum of Association" (simile al nostro Atto Costitutivo) che oltre ad indicare la ragione sociale, spesso definisce in grande dettaglio l` oggetto sociale, il capitale autorizzato e l` intenzione dei soci fondatori di costituire la nuova societa`, e gli "Articles of Association" (simili al nostro Statuto) che invece definiscono il funzionamento pratico ed effettivo della societa`, i poteri dei soci, degli amministratori, le norme di funzionamento delle assemblee etc. Con la riforma, il "Memorandum of Association" e` ridotto drasticamente, in quando verra` eliminata del tutto la funzione di definizione dell` oggetto sociale. In futuro quindi le "Limited" potranno svolgere attivita` di qualsiasi genere, senza limitazioni.
Inoltre, questo documento costitutivo non sara` piu` modificabile, in futuro. Gli "Articles of Association" continueranno a mantenere la loro funzione istituzionale, ma verranno drasticamente ridotti e semplificati, proprio perche` predisposti tenendo presenti le esigenze di societa` di dimensioni piu` ridotte. Premesso che la normativa vigente prevede un formato standard di "Articles of Association" che si applica sia alle societa` "Limited" che alle societa` "Public" salvo quanto diversamene disposto, con la riforma, ciascun tipo di societa` avra` il suo "Articles of Association" in formato standard da utilizzarsi ove non sia altrimenti previsto.
Per dare un esempio concreto della semplificazione, nel caso delle "Limited" si passera` da un formato standard di "Articles of Association" composti di 118 articoli che stampati occupano parecchie pagine, ad un nuovo documento costitutivo con lo stesso nome, ma composto di soli 27 articoli che occupa solo sette facciate. Sara` inoltre possibile "blindare" (Entrenchment) gli "Articles of Association", o particolari disposizioni degli stessi, richiedendo ad esempio l` approvazione unanime di tutti i soci per ogni variazione o modifica.
Con riferimento alla ragione sociale, la riforma prevede anche che in futuro sara` possibile chiedere alle Autorita`che venga ordinato il cambiamento della ragione sociale di un altra societa` gia` esistente, se potra` essere dimostrato che questa era stata precedentemente costituita solo per accaparrarsi la particolare denominazione senza l` intenzione di usarla effettivamente, ma solo allo scopo speculativo di rivendela al presumibile utilizzatore effettivo, con un grosso profitto speculativo. - Torna su

2) La riforma degli organi della societa` - Sempre considerando le societa` "Limited", verra` abolito il "Company Secretary", un organo societario che da sempre aveva la funzione di assistere gli amministratori ("Directors") nelle formalita` di gestione della societa`, tenuta dei libri sociali, deposito degli atti etc.
Questa carica, dopo la riforma sara` puramente volontaria ed elettiva, ma non obbligatoria. Con la riforma, le societa` "Limited" dovranno solo, per legge avere un amministratore ("Director") persona fisica. In alcuni casi e per mantenere la riservatezza, sara` possibile non rendere pubblico l` indirizzo dell` amministratore. Viene anche fissata un eta` minima di 16 anni per tutti gli amministratori di societa`.
La riforma introduce anche molti cambiamenti nelle norme di comportamento che regolano i rapporti fra la societa` ed i loro amministratori. Viene innanzi tutto codificato un ampio settore normativo attualmente soggetto a diritto di Common Law, relativo ai doveri degli amministratori. Fra le tante, di particolare interesse e` la clausola che definisce l` obbligo degli amministratori "di promuovere il successo della societa` nell` interesse di tutti i soci", che si dovra` articolare considerando:
- le conseguenze di lungo periodo
- gli interessi dei dipendenti della societa`
- la promozione dei rapporti di affari con i fornitori, clienti ed altri
- l` impatto delle attivita` sociali sulla comunita` e l` ambiente
- la necessita` di agire equamente considerando tutti i soci.
Altri obblighi degli amministratori relativi ai rapporti d` impiego con la societa` ("Service contracts") ai contratti in genere con la societa`etc verranno modificati e depenalizzati, risolvendosi cosi` solo in illeciti civili. Verranno infine facilitate le azioni di responsabilita` contro gli amministratori ("Derivative claims"), ma si prevede un "filtro" giudiziario per consentire la prosecuzione dell`azione giudiziaria, una volta intentata la causa, per evitare cause "speculative". - Torna su

3) I soci, le assemblee e le azioni - Nel caso delle "Limited" la riforma istituzionalizza la possibilita` di evitare del tutto l` assemblea annuale dei soci ("Annual General Meeting - AGM") che continuera` a tenersi solo per le societa` "Limited" che espressamente lo richiedono. Verranno anche instituzionalizzate le delibere assembleari scritte, cioe` senza riunione nello stesso luogo dei soci, che invece potranno manifestare il loro consenso a distanza per iscritto, anche solo per posta elettronica.
Queste delibere non potranno applicarsi alle societa` "Public" (che dovranno continuare ad utilizzare la vecchia procedura assembleare), ne`potranno essere utilizzate per rimuovere un amministratore o un auditor. In questi casi non sara` piu` necessario il consenso unanime dei soci, ma si applicheranno le maggioranze previste per legge.
Nel caso di deleghe a votare alle assemblee (Proxy) mentre attualmente il rappresentante puo` solo votare, con la riforma il rappresentante o anche i rappresentanti del socio potranno anche parlare / interloquire per conto del proprio rappresentato. Particolari disposizioni applicabili alle societa` quotate, prevedono che i verbali delle assemblee ed altre informazioni dovranno essere pubblicati anche sul sito Web della societa` stessa. La riforma abolisce l` "Authorised Capital", cioe` il capitale autorizzato che puo` essere emesso dagli amministratori, senza il previo consenso dei soci.
Si prevede anche per legge che le azioni potranno essere emesse e ri-denominate in valuta estera e non solo in Sterline (GBP). Si prevede per le "Limited" la possibilita` di ridurre il capitale sociale senza l` intervento dei tribunali, mentre sempre e solo per le "Limited" sara` possibile fornire assistenza finanziaria all` acquisto delle proprie azioni.
Queste sono solo le principali linee d` intervento di una riforma che dara` ulteriore impulso ed agilita` ad una forma societaria, la "Limited", gia` molto agile. Si tratta infatti di una societa` commerciale che gia` attualmente puo` essere costituita senza un capitale minimo, con un minimo di formalita` e senza assistenza professionale.
Resta pero` da vedere come questa normativa verra` applicata in dettaglio, e quanti e quali aggiustamenti e modifiche successivi all` introduzione della riforma si renderanno poi necessari.
Come dicono gli Inglesi "the devil is in the detail" (la dannazione sta nel dettaglio).  - Torna su

Home - Costituire Società - Recupero Crediti - Insolvenze
Contrattualistica - Diritto del lavoro - Novità - Contatti