IL CONTRATTO DI AGENZIA IN
INGHILTERRA E GALLES
INDICE:
1) - Introduzione
2) - Il
rapporto commerciale
3)
- Le provvigioni (Commissions)
4) - La risoluzione del contratto o recesso
5) - Pratica operativa
1) - Introduzione
Dal punto di vista dell` operatore Italiano il
contratto di agenzia (Agency Contract) in
Inghilterra e Galles (la Scozia ed il Nord
Irlanda sono giurisdizioni separate con leggi e
tribunali diversi) e` caratterizzato da una
notevole mancanza di formalita`.
Infatti non esiste alcun obbligo per gli agenti
di iscriversi alle locali camere di commercio o
altri albi, ne` esistono accordi di categoria
vincolanti, ne` tanto meno l` obbligo per i
preponenti di versare quote annuali o effettuare
trattenute.
L` intero rapporto si regge sulle disposizioni
del contratto negoziato fra le parti, alcuni
principi fissati da una giurisprudenza anche
molto antica (Common Law), e dal 1994 dalle
norme attuative della Direttiva CEE 653/86 (The
commercial agents (Council Directive)
Regulations 1993) (qui di seguito il
”Regolamento del 1993”) come successivamente
modificate, che su alcuni punti sono divergenti
dalle corrispondenti norme del nostro Codice
Civile. - Torna su
2) -
Il rapporto commerciale
Per la sua agilita`, immediatezza e mancanza di
formalita` il contratto di agenzia e` una delle
forme piu` diffuse di commercializzazione sul
mercato inglese. “Agente commerciale”
(Commercial agent) anche ai sensi del
Regolamento del 1993 indica un intermediario
autonomo con il potere continuativo nel tempo di
negoziare oppure di concludere la vendita o l`
acquisto di merci, per nome e conto del
preponente (Principal).
Secondo il Regolamento del 1993, un contratto di
agenzia a tempo determinato, che si protragga
oltre il termine ultimo stabilito, diviene un
contratto a tempo indeterminato.
Secondo la Common Law, che e` ancora applicabile
ove non sia diversamente disposto, un agente ha
i seguenti doveri / obblighi:
- eseguire il contratto (Duty of Performance),
facendo il necessario per conseguire gli
obiettivi convenuti
- attenersi alle istruzioni / mandato del
preponente (Duty of Obedience)
- cura e diligenza professionale (Duty of Care
and Skill ) nell` espletamento del contratto
- eseguire personalmente il contratto (Duty of
Non-delegation )
- rispettare i diritti di proprieta` del
preponente (Respect the principal`s title
) -
rendere il conto (Duty to account ), della
propria attivita`
- di non porsi in una situazione di conflitto di
interessi (Duty of Fidelity
) con il preponente
Ai sensi del Regolamento del 1993, l` agente ha
il dovere di:
- fare il possibile per negoziare e/o concludere
contratti ai quali e` stato preposto
- comunicare al preponente tutte le informazioni
utili e fatti noti all` agente - eseguire le
ragionevoli istruzioni fornitegli dal
preponente.
D` altra parte, il preponente (Principal
) ha i
seguenti obblighi / doveri a
Common Law: -
pagare le provvigioni (Commissions
) all` agente
secondo le modalita` disposte nel contratto, e -
indennizzare (Indemnity) l` agente per le spese
ed esborsi incorsi nell` esecuzione del
contratto.
Questi obblighi sono stati notevolmente ampliati
dal Regolamento del 1993, che e` principalmente
intervenuto a tutelare gli interessi degli
agenti, ed ora dispone i seguenti ulteriori
obblighi / doveri per i preponenti:
- il dovere di fornire all` agente tutte la
documentazione necessaria a trattare la merce
convenuta
- il dovere di notificare all`agente tutte le
informazioni necessarie all` esecuzione del
contratto, inclusa la previsione di eventuali
cali nel volume delle operazioni commerciali
- il dovere di rendere edotto l` agente, entro
un termine ragionevole dei contratti conclusi o
rigettati, e della loro esecuzione o
inadempimento
- il dovere di fornire periodicamente
informazioni sulle provvigioni maturate, i
metodi di calcolo utilizzati e, su richiesta la
consegna di copia di tutta la documentazione
necessaria a verificare il calcolo delle
provvigioni - il dovere di fornire un termine
minimo di preavviso alla risoluzione del
contratto (che diversamente da quanto disposto
in Italia, puo arrivare solo ad un massimale di
tre mesi).
Ai sensi del Regolamento del 1993 ambedue le
parti hanno il dovere reciproco di fornirsi l`
un l` altro, su espressa richiesta, un riepilogo
scritto e firmato elencante tutti i termini del
contratto esistente fra le parti, come
eventualmente modificati nel tempo. -
Torna su
3) - Le provvigioni (Commissions)
Il Regolamento del 1993 e` intervenuto in
modo incisivo in merito alle provvigioni, che
sono dovute per tutti i negozi conclusi nella
vigenza del contratto o comunque attribuibili
all` opera dell` agente, e anche dopo la
risoluzione del contratto quando il cliente era
stato precedentemente acquisito al preponente ad
opera dell` agente.
Sempre ai termini del Regolamento del 1993, le
provvigioni sono dovute nel momento in cui il
negozio viene eseguito o avrebbe dovuto essere
eseguito ai sensi del contratto stipulato.
Le provvigioni devono invece essere pagate al
piu` tardi l` ultimo giorno del mese successivo
al trimestre in cui furono acquisite.
Il diritto dell` agente a ricevere le
provvigioni verra` a decadere solo ove venga
definitivamente accertato che il contratto fra
il preponente ed il cliente non verra` eseguito,
e cio` non sia avvenuto per colpa del
preponente. - Torna su
4) - La risoluzione del contratto o recesso
Ai sensi del Regolamento del 1993, il
contratto di agenzia e` soggetto ai seguenti
termini minimi di preavviso:
- 1 mese per contratti fino ad un anno
- 2 mesi per contratti della durata fino a due
anni
- 3 mesi per contratti della durata di tre o
piu` anni.
Il termine contratto potra` essere sciolto
immediatamente nel caso di inadempimento di una
delle parti o di circostanze eccezionali, che
giustifichino tale comportamento.
Salvi i casi di risoluzione del contratto per
inadempimento grave dell` agente, oppure di
risoluzione del contratto richiesta dall` agente
(per circostanze che non siano imputabili al
preponente oppure all`eta` o la malattia dell`
agente), secondo il Regolamento del 1993 alla
risoluzione del contratto di agenzia l` agente
ha diritto ad un indennizzo oppure ad un
risarcimento danni. Si tratta di una norma che
non trova corrispondenti nelle disposizioni del
nostro Codice Civile che pure hanno introdotta
la medesima Direttiva CEE.
Salvo che il contratto di agenzia non disponga
diversamente, l` agente ha diritto ad essere
risarcito del danno, piuttosto che indennizzato.
Detto risarcimento, dovuto dal preponente alla
risoluzione del contratto, deve essere
determinato secondo il principio della decisione
in "Lonsdale t/a
Londsdale Agencies v. Howard & Hallam Ltd".
Questa sentenza e` fondamentale
perche`quantifica il risarcimento di fine
rapporto al valore dell` agenzia per l` agente,
al momento della risoluzione, calcolato
supponendo che il contratto fosse destinato a
durare nel tempo.
Qualora invece il contratto di agenzia disponga
che l` agente ha diritto ad essere indennizzato,
questa Indennita` di fine rapporto si calcola considerando il
volume di affari nuovi generato dall` agente e
quanto e` giusto nelle circostanze. Il tutto
soggetto ad un massimo, calcolato come la media
annuale di provvigioni guadagnate nei precedenti
cinque anni. I diritti derivanti dal contratto
di agenzia si prescrivono in sei anni, tuttavia
il diritto all` indennita` di cessazione si
prescrive in un anno. - Torna
su
5) -
Pratica operativa
Quelli che seguono sono solo dei consigli
generali, tenuto presente che l` esperienza
pratica ed il supporto di un legale
specializzato sono insostituibili, considerando
il caso concreto.
a) Prima del contratto - E` sempre consigliabile
verificare la professionalita` e le credenziali
del futuro agente.
Qualora candidata sia una societa` inglese (Company) e`
consigliabile accertarne il record commerciale e
la solvibilita`con una visura all` albo delle
societa` inglesi.
Qualora si tratti di un individuo (Sole trader),
o di una societa` di persone (Partnership) si
potranno richiedere informazioni a banche o ad
aziende specializzate in referenze commerciali (Trade
reference / credit checking agencies).
Conoscendo l` indirizzo della sede e/o la
residenza del candidato e` possibile accertare
se esistono sentenze di pretura ineseguite o
comunque ancora pendenti (County Court Judgments).
Con particolari visure e` poi possibile
accertare se l` agente e` fallito (Bankruptcy /
Winding-up).
Infine, nel caso di societa` inglesi e`
possibile accertare preventivamente al catasto
inglese se sono titolari di proprieta` o diritti
immobiliari.
E` anche consigliabile accertare la reputazione
del futuro agente sul mercato, se necessario
chiedendo referenze ad altri preponenti, oppure
procedendo ad accertamenti indipendenti tramite
terzi / altri contatti sul mercato. Inoltre la
rapidita` e completezza di risposta a domande o
richieste anche tecniche sono di solito un
indicazione dell` interesse / capacita` tecniche
e professionali del futuro agente. Anche al fine
di evitare contestazioni pretestuose, e` sempre
consigliabile premunirsi con un contratto di
agenzia scritto, se necessario redatto con l`
assistenza di legali specializzati.
b) Durante il contratto - In Inghilterra e
Galles il contratto di agenzia e` basato sul
rapporto fiduciario fra le parti. E` quindi
necessario che il preponente spenda tempo con l`
agente per dirigerne e verificarne l` operato.
L` agente deve essere tempestivamente informato
dei bisogni, esigenze e complessita` dell`
impresa del preponente.
E` anche importante che
il preponente raccolga tutta la corrispondenza e
tenga note scritte di tutto quanto discusso e
concordato in riunioni o conversazioni
telefoniche importanti. Lo stesso vale per
eventuali lamentele o contestazioni ricevute da
clienti, nel corso del rapporto. Si tratta di
informazioni utili per gestire il rapporto, ma
anche dopo che il contratto e` stato terminato,
in caso di controversie. Se sorgono problemi,
e`importante cercare di risolverli
immediatamente, senza lasciar passare tempo
inutilmente. E` importante tenere sempre un
atteggiamento positivo e costruttivo, evitando
inutili recriminazioni o peggio, comportamenti
aggressivi.
c) Dopo la risoluzione del contratto - Se il rapporto
commerciale fra le parti non funziona, o
comunque mancano i risultati economici sperati
sara` necessario risolverlo. E` importante avere
consulenza legale specializzata per premunirsi
per tempo. Si dovra` sempre considerare il
termine di preavviso minimo disposto per legge,
ed il tempestivo pagamento del risarcimento o
dell` indennita` di cessazione del rapporto che
siano applicabili.
Anche ai fini di eventuali azioni legali, e`
importante documentare tutti i tentativi di
risolvere amichevolmente e comunque senza
contenziosi giudiziari il contratto di agenzia.
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Dr
Claudio Del Giudice - Solicitor
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