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Dr Claudio Del Giudice
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(United Kingdom)
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articoli e informazioni di diritto inglese |
Indice:
-
Il
procedimento di costituzione della societa`
-
La riforma degli
organi della societa`
-
I soci, le assemblee e le
azioni
Nonostante non sia
possibile indicare la data esatta di entrata in vigore, un disegno di
legge e` in fase di approvazione nel Parlamento Inglese per la riforma
del diritto societario, e dovrebbe ricevere l` assenso della Corona
questa estate o al piu` tardi nell` autunno di quest` anno. La nuova
legge si chiamera` "Company law Reform Act 2006".
Partendo dall` osservazione che al 31 agosto 2005 nel Regno Unito su un
totale di 2.034.000 societa`commerciali ben il 96.1 % erano societa` "Limited"
(Ltd) con capitale azionario (simili alla nostra societa` a
responsabilita` limitata), di cui oltre il 78% aveva un capitale sociale
versato di sole GBP 100 o anche meno, mentre le societa` "Public"
(Plc) (simili alle nostre societa` per azioni) erano solo
12.000 - meno del 0.6% del totale, la riforma del diritto societario nel
Regno Unito era partita come un tentativo di
- sollecitare l` intervento e l` interessamento degli azionisti
- far prevalere l` approccio "Prima di tutto pensa in piccolo"
- rendere piu` facile la gestione delle societa` commerciali
- accentuare la flessibilita` del sistema.
In pratica pero`, considerato come si e` venuta articolando, c`e` il
rischio che questa riforma si riveli una complicazione normativa. La
nuova normativa e` infatti un intervento parziale destinato a creare
grossi problemi interpretativi e di adattamento con la normativa
esistente cui si sovrappone (che sostituisce solo per circa i 2/3), che
lascia ampi spazi alla regolamentazione secondaria su impulso
ministeriale ancora totalmente da considerare e che dovrebbe applicarsi
a tutto il Regno Unito (inclusa la Scozia ed il Nord Irlanda),
contrariamente alla legislazione vigente.
Descriviamo brevemente qui di seguito le linee principali d` intervento
della riforma, cosi` come espresse nel corrente disegno di legge.
Il procedimento
di costituzione delle societa`
- Attualmente per la formazione di una "Limited" non e`
richiesta l` assistenza di professionisti, ma si richiede il deposito di
documentazione scritta, che deve essere firmata dai fondatori.
Si prevede che entro il 1 gennaio 2007, anche a seguito della riforma
legislativa, nel Regno Unito sara` possibile costituire societa`
commerciali "Limited" on line e quindi in
modo semi automatico. Successivamente, tutte le societa` dovranno essere
costituite in questo modo, per legge. Questa innovazione ha richiesto
una completa riforma della documentazione costituiva delle societa`per
consentire l` utilizzo di procedure elettroniche.
Attualmente le societa` "Limited" hanno due documenti
costitutivi, il "Memorandum of Association" (simile al
nostro Atto Costitutivo) che oltre ad indicare la ragione sociale,
spesso definisce in grande dettaglio l` oggetto sociale, il capitale
autorizzato e l` intenzione dei soci fondatori di costituire la nuova
societa`, e gli "Articles of Association" (simili al
nostro Statuto) che invece definiscono il funzionamento pratico ed
effettivo della societa`, i poteri dei soci, degli amministratori, le
norme di funzionamento delle assemblee etc.
Con la riforma, il "Memorandum of Association" e` ridotto
drasticamente, in quando verra` eliminata del tutto la funzione di
definizione dell` oggetto sociale. In futuro quindi le "Limited"
potranno svolgere attivita` di qualsiasi genere, senza limitazioni.
Inoltre, questo documento costitutivo non sara` piu` modificabile, in
futuro.
Gli "Articles of Association" continueranno a mantenere la
loro funzione istituzionale, ma verranno drasticamente ridotti e
semplificati, proprio perche` predisposti tenendo presenti le esigenze
di societa` di dimensioni piu` ridotte. Premesso che la normativa
vigente prevede un formato standard di "Articles of Association"
che si applica sia alle societa` "Limited" che alle
societa` "Public" salvo quanto diversamene disposto, con
la riforma, ciascun tipo di societa` avra` il suo "Articles of
Association" in formato standard da utilizzarsi ove non sia
altrimenti previsto. Per dare un esempio concreto della semplificazione,
nel caso delle "Limited" si passera` da un formato
standard di "Articles of Association" composti di 118
articoli che stampati occupano parecchie pagine, ad un nuovo documento
costitutivo con lo stesso nome, ma composto di soli 27 articoli che
occupa solo sette facciate.
Sara` inoltre possibile "blindare" (Entrenchment) gli "Articles
of Association", o particolari disposizioni degli stessi,
richiedendo ad esempio l` approvazione unanime di tutti i soci per ogni
variazione o modifica.
Con riferimento alla ragione sociale, la riforma prevede anche che in
futuro sara` possibile chiedere alle Autorita`che venga ordinato il
cambiamento della ragione sociale di un altra societa` gia` esistente,
se potra` essere dimostrato che questa era stata precedentemente
costituita solo per accaparrarsi la particolare denominazione senza l`
intenzione di usarla effettivamente, ma solo allo scopo speculativo di
rivendela al presumibile utilizzatore effettivo, con un grosso profitto
speculativo.
La riforma degli organi
della societa` -
Sempre considerando le societa` "Limited", verra` abolito
il "Company Secretary", un organo societario che da sempre
aveva la funzione di assistere gli amministratori ("Directors")
nelle formalita` di gestione della societa`, tenuta dei libri sociali,
deposito degli atti etc. Questa carica, dopo la riforma sara` puramente
volontaria ed elettiva, ma non obbligatoria.
Con la riforma, le societa` "Limited" dovranno solo, per
legge avere un amministratore ("Director") persona fisica.
In alcuni casi e per mantenere la riservatezza, sara` possibile non
rendere pubblico l` indirizzo dell` amministratore. Viene anche fissata
un eta` minima di 16 anni per tutti gli amministratori di societa`.
La riforma introduce anche molti cambiamenti nelle norme di
comportamento che regolano i rapporti fra la societa` ed i loro
amministratori. Viene innanzi tutto codificato un ampio settore
normativo attualmente soggetto a diritto di Common Law,
relativo ai doveri degli amministratori. Fra le tante, di particolare
interesse e` la clausola che definisce l` obbligo degli amministratori "di
promuovere il successo della societa` nell` interesse di tutti i soci",
che si dovra` articolare considerando:
- le conseguenze di lungo periodo
- gli interessi dei dipendenti della societa`
- la promozione dei rapporti di affari con i fornitori, clienti ed altri
- l` impatto delle attivita` sociali sulla comunita` e l` ambiente
- la necessita` di agire equamente considerando tutti i soci.
Altri obblighi degli amministratori relativi ai rapporti d` impiego con
la societa` ("Service contracts") ai contratti in genere
con la societa`etc verranno modificati e depenalizzati, risolvendosi
cosi` solo in illeciti civili. Verranno infine facilitate le azioni di
responsabilita` contro gli amministratori ("Derivative claims"),
ma si prevede un "filtro" giudiziario per consentire la prosecuzione
dell`azione giudiziaria, una volta intentata la causa, per evitare cause
"speculative".
I soci, le assemblee e le
azioni
- Nel caso delle "Limited" la
riforma istituzionalizza la possibilita` di evitare del tutto l`
assemblea annuale dei soci ("Annual General Meeting - AGM")
che continuera` a tenersi solo per le societa` "Limited"
che espressamente lo richiedono.
Verranno anche instituzionalizzate le delibere assembleari scritte, cioe`
senza riunione nello stesso luogo dei soci, che invece potranno
manifestare il loro consenso a distanza per iscritto, anche solo per
posta elettronica. Queste delibere non potranno applicarsi alle societa`
"Public" (che dovranno continuare ad utilizzare la vecchia
procedura assembleare), ne`potranno essere utilizzate per rimuovere un
amministratore o un auditor. In questi casi non sara` piu` necessario il
consenso unanime dei soci, ma si applicheranno le maggioranze previste
per legge. Nel caso di deleghe a votare alle assemblee (Proxy)
mentre attualmente il rappresentante puo` solo votare, con la riforma il
rappresentante o anche i rappresentanti del socio potranno anche parlare
/ interloquire per conto del proprio rappresentato.
Particolari disposizioni applicabili alle societa` quotate, prevedono
che i verbali delle assemblee ed altre informazioni dovranno essere
pubblicati anche sul sito Web della societa` stessa.
La riforma abolisce l` "Authorised Capital", cioe` il
capitale autorizzato che puo` essere emesso dagli amministratori, senza
il previo consenso dei soci. Si prevede anche per legge che le azioni
potranno essere emesse e ri-denominate in valuta estera e non solo in
Sterline (GBP). Si prevede per le "Limited" la possibilita`
di ridurre il capitale sociale senza l` intervento dei tribunali, mentre
sempre e solo per le "Limited" sara` possibile fornire
assistenza finanziaria all` acquisto delle proprie azioni.
Queste sono solo le principali linee d` intervento di una riforma che
dara` ulteriore impulso ed agilita` ad una forma societaria, la "Limited",
gia` molto agile. Si tratta infatti di una societa` commerciale che gia`
attualmente puo` essere costituita senza un capitale minimo, con un
minimo di formalita` e senza assistenza professionale.
Resta pero` da vedere come questa normativa verra` applicata in
dettaglio, e quanti e quali aggiustamenti e modifiche successivi all`
introduzione della riforma si renderanno poi necessari. Come dicono gli
Inglesi "the devil is in the detail" (la dannazione sta
nel dettaglio).
Avv. Claudio Del Giudice copyrights reserved, April 2006
Solicitor of the Supreme Court (Londra)
C.delgiudice@clara.co.uk
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