1 MARZO 2006

COMUNICATO STAMPA

 

Dr Claudio Del Giudice

Rivington House

82 Great Eastern Street,

London EC2A  3JF

(United Kingdom)

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LA "COURT OF APPEAL" DEFINISCE I CRITERI PER DETERMINARE IL RISARCIMENTO DOVUTO AGLI AGENTI COMMERCIALI, ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA

Con un importante, recentissima sentenza che ha il valore di precedente giurisprudenziale in Inghilterra e Galles la Court of Appeal e` recentemente intervenuta sui criteri per la determinazione del risarcimento dovuto all` agente commerciale, quando il contratto di agenzia e` per qualsiasi motivo terminato.

Va notato preliminarmente che a differenza di quanto avviene in Italia dove la Direttiva 86/653 CEE (sugli Agenti Commerciali) e`stata interpretata nel senso che l` agente ha solo diritto ad un indennita` di cessazione del rapporto (art. 1751 cc), in Inghilterra e Galles la stessa Direttiva e` stata interpretata (Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993) nel senso che alla risoluzione del rapporto l` agente puo` avere diritto o ad un indennita`(Indemnity) calcolata come l` indennita` di cessazione di rapporto suddetta (che si rifa` al sistema tedesco) oppure ad un risarcimento dei danni (Compensation) derivanti dalla cessazione del rapporto con il preponente (che si rifa` al sistema francese).

Sempre ai sensi della detta normativa, in Inghilterra e Galles, ove nulla e` disposto nel contratto fra l` agente ed il preponente, alla risoluzione del rapporto l` agente ha diritto ad essere risarcito del danno e quindi alla Compensation anziche` all` indennita` di cessazione di rapporto (Indemnity).

Le differenze pratiche, sono notevoli, perche` tanto per cominciare, mentre l` indennita` di cessazione di rapporto e` soggetta a limiti massimi, non ci sono limiti al risarcimento che puo` essere dovuto all` agente. In secondo luogo, mentre la Direttiva Comunitaria sugli agenti commerciali dispone i criteri di calcolo dell` indennita` di cessazione di rapporto, nulla e` previsto nella detta Direttiva o nella legislazione applicativa introdotta in Inghilterra e Galles sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all` agente commerciale.

Nonostante siano passati piu` di dieci anni dall` introduzione di questa normativa in Inghilterra e Galles, ci sono state solo decisioni di primo grado, peraltro contraddittorie sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all` agente commerciale.

Con questa recente sentenza, la Court of Appeal e` intervenuta sull` argomento stabilendo innanzi tutto che i criteri della giurisprudenza francese che circoscrivono il risarcimento dovuto all` agente in una somma pari al cumulo di due anni di provvigioni non sono accettabili.

Considerando il testo della Direttiva Comunitaria, la Court of Appeal ha prima disposto che in linea generale tutti i danni sofferti dall` agente sono risarcibili. In secondo luogo, ed in linea di massima, ha poi disposto che il danno risarcibile e` determinato dalla perdita dell`avviamento commerciale (Goodwill) generato dall` agente. In pratica questa sentenza dispone che il risarcimento dovuto all` agente commerciale alla risoluzione del rapporto e` pari al valore della sua impresa (Agency business) , incluso l` avviamento commerciale (Goodwill) generato dall` agente, al momento della risoluzione.

E`difficile dire se questa sentenza avvantaggera` gli agenti o i preponenti. Nella fattispecie all`agente che produceva un reddito modesto in continua contrazione alla cessazione del rapporto, e che aveva chiesto circa GBP 20.000 (sulla base della dottrina francese del cumulo dei due anni di provvigioni) e` stato riconosciuto un risarcimento di sole GBP 5.000.

Dr Claudio Del Giudice
Copyrights reserved - Marzo 2006